Regolamenti

XII CONGRESSO NAZIONALE – REGOLAMENTO CONGRESSUALE Approvato all’unanimità dal Direttivo Nazionale nella seduta del 25 marzo 2025

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  Articolo 1 – COMPETENZE DEL DIRETTIVO NAZIONALE 1.1 Il Congresso Nazionale è organizzato, come da Statuto, dal Direttivo Nazionale, che predispone la bozza dei documenti di base, acquisendo i contributi del Consiglio Nazionale prima dell’invio degli stessi alle sezioni regionali. 1.2 Il Direttivo Nazionale invia i documenti definitivi prima dei congressi territoriali perché vengano messi alla discussione delle assemblee. 1.3 Il Direttivo Nazionale, altresì: a. definisce i tempi di svolgimento dei congressi provinciali e regionali, rendendo disponibili alla discussione i documenti di base definitivi; b. raccoglie, organizza e pubblicizza i documenti predisposti e le proposte di modifica pervenuti dai Congressi Regionali per la discussione al Congresso Nazionale; c. definisce i tempi di svolgimento del Congresso Nazionale, ne predispone l’ordine del giorno, lo convoca.  Articolo 2  – CONGRESSI PROVINCIALI     2.1 Per le elezioni dei delegati al XII Congresso Nazionale ANDIS il Presidente Provinciale/Interprovinciale, come da apposita delibera del Direttivo Provinciale, indice specifiche assemblee provinciali/interprovinciali nel periodo compreso tra il 1 giugno 2025 e il 4 ottobre 2025, ponendo all’ordine del giorno i documenti congressuali e gli adempimenti relativi all’elezione dei delegati al congresso regionale. 2.2 Il Presidente Nazionale, d’intesa coi Presidenti provinciali e regionali, definisce il calendario delle assemblee e provvede alla pubblicizzazione delle date e sedi di tutti i congressi, anche attraverso il sito web dell’Associazione. In caso di mancata convocazione dell’assemblea, provvede direttamente il Presidente Nazionale. 2.3 Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i soci iscritti per il 2025, in regola con la quota associativa nazionale e provinciale alla data di svolgimento dell’assemblea e comunque entro il 31 agosto 2025. Il Presidente Nazionale, il Presidente Regionale, i membri dei Direttivi Nazionali e Regionali e del Consiglio Nazionale possono intervenire ai lavori, senza diritto di voto, se non appartenenti alla Sezione. Il voto è personale ed è consentita una sola delega. 2.4 L’Assemblea nomina il presidente dell’Assemblea e, dopo la relazione del Presidente uscente e la successiva discussione, nomina il seggio composto da un Presidente e due scrutatori, procede all’esame ed alla votazione di ordini del giorno, mozioni, documenti. 2.5 L’elezione dei delegati avviene mediante votazione segreta sulla base dell’elenco degli iscritti. A parità di voti è eletto il più giovane di età. L’Assemblea può anche definire un diverso sistema di votazione, con presentazione di liste ed espressione di preferenze. In ogni caso, il numero delle preferenze da esprimere deve essere inferiore al numero dei delegati da eleggere, e comunque non superiore alla metà. Qualora siano state presentate più liste, si adotta il sistema proporzionale puro. A parità di voti nella stessa lista, risulta eletto chi è collocato con precedenza nell’elenco dei candidati. 2.6 La seduta è valida in prima convocazione con la presenza di metà più 1 degli iscritti del 2025, nella seconda convocazione (successiva di almeno 30 minuti alla prima), qualunque sia il numero dei presenti. 2.7 I voti congressuali di ciascuna provincia sono comunicati dal Dipartimento Organizzazione Nazionale dal 15 maggio 2025, aggiornandoli fino allo svolgimento del congresso di ciascuna provincia. 2.8 Per il Congresso Regionale si elegge un delegato per ogni 20 voti congressuali validi o frazione superiore a Ogni assemblea elegge almeno 1 delegato al Congresso Regionale. Per le sezioni interprovinciali, qualora i delegati da eleggere siano superiori a 3, va garantito almeno 1 posto ai soci di province diverse. Si raccomanda l’elezione di almeno un delegato tra i soci in attesa di nomina a dirigente o tra colleghi ai primi anni di servizio, se iscritti alla sezione. 2.9 I voti congressuali validi si ottengono sommando il numero dei soci della provincia relativo agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e i voti riportati dalla lista ANDIS alle elezioni del CSPI 2024 (se disponibili a livello provinciale). 2.10 Dopo l’elezione dei delegati al Congresso Regionale, l’assemblea elegge il presidente provinciale e definisce il numero dei componenti il Direttivo provinciale (non inferiore a 2 e non superiore a 8). Elegge la metà dei membri del Direttivo, essendo l’altra metà nominata direttamente dal Presidente Provinciale. 2.11 Il Direttivo Nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno monitora l’attività delle sezioni provinciali e nel caso non si siano tenuti almeno una riunione del direttivo provinciale ed un’attività associativa provvede all’accorpamento ad altra sezione provinciale della regione, oppure alla sezione regionale, sentito il presidente regionale. 2.12 Per tutte le operazioni assembleari viene redatto apposito verbale. Una copia dello stesso, comprensiva dei risultati delle votazioni e dei nominativi dei delegati eletti, viene immediatamente inviata al Dipartimento Organizzazione Nazionale e Regionale.  Articolo 3  – CONGRESSI REGIONALI 3.1 Per le elezioni dei delegati al XII Congresso Nazionale ANDIS il Presidente Regionale, come da apposita delibera del Direttivo Regionale, che indica la data e la sede di svolgimento del Congresso, indice il Congresso regionale nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 7 novembre 2025, ponendo all’ordine del giorno i documenti congressuali e gli adempimenti relativi all’elezione dei delegati al congresso regionale. 3,2 Il Presidente Nazionale, d’intesa coi Presidenti regionali, definisce il calendario dei congressi e provvede alla pubblicizzazione anche attraverso il sito web dell’Associazione. In caso di mancata convocazione del congresso regionale, provvede direttamente il Presidente Nazionale. 3.3 L’Assemblea regionale è costituita dai soci della regione o, nel caso siano costituite sezioni provinciali, dai presidenti provinciali e dai delegati eletti dalle assemblee provinciali dei soci. I delegati eleggono il presidente del Congresso. 3.4 Nelle regioni ove non sono attive le sezioni regionali o interregionali, i congressi sono indetti dal Presidente Nazionale e dallo stesso presiedute, anche tramite proprio delegato, nello stesso periodo di cui al comma 3.1. 3.5 Nel caso gli iscritti della regione per il 2025 siano meno di 40, si riuniscono direttamente per lo svolgimento del Congresso Regionale, senza espressione preventiva di delegati da parte delle sezioni provinciali. Il voto è personale ed è consentita una sola delega. 3.6 Al Congresso regionale partecipano: a) i delegati eletti nelle assemblee delle sezioni provinciali/interprovinciali, con diritto alla parola ed al voto; b) Il Presidente Nazionale, il Presidente Regionale, i Presidenti delle sezioni provinciali della Regione, i soci della sezione regionale membri del Direttivo Nazionale e Regionale, del Consiglio nazionale, del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti, qualora non delegati con il solo diritto alla parola, purché in regola con il versamento della quota associativa nazionale e locale. 3.7 Ciascun delegato, oltre a rappresentare i voti come sopra proporzionalmente assegnatigli, può essere portatore di delega di altro delegato eletto dall’assemblea provinciale o interprovinciale di riferimento e comunque per non più di 75 voti congressuali, compresi i propri. 3.8 In ogni operazione congressuale di voto ciascun delegato esprime il numero dei voti che effettivamente rappresenta, e comunque nei limiti di cui al comma 3.7. 3.9 L’Assemblea, dopo la nomina di un presidente e la relazione del Presidente regionale uscente e la successiva discussione, procede all’esame dei documenti congressuali definitivi inviati dal Direttivo Nazionale ed alla votazione di documenti, emendamenti e proposte di modifica relativi, da inviare subito al Direttivo Nazionale. 3.10 L’Assemblea nomina, altresì, il seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori. 3.11 L’elezione dei delegati al Congresso Nazionale avviene mediante votazione segreta sulla base dell’elenco degli stessi delegati. A parità di voti si procede a ballottaggio. 3.12 L’Assemblea può anche definire un diverso sistema di votazione, con presentazione di liste ed espressione di preferenze. In ogni caso, il numero delle preferenze da esprimere deve essere inferiore al numero dei delegati da eleggere e comunque non superiore alla metà. Qualora siano state presentate più liste, si adotta il sistema proporzionale puro. A parità di voti nella stessa lista, risulta eletto chi è collocato con precedenza nell’elenco dei candidati. 3.13 La seduta è valida in prima convocazione con la presenza di metà più 1 degli aventi diritto; in seconda convocazione (successiva di almeno 30 minuti) qualunque sia il numero dei presenti. 3.14 Si elegge un delegato al Congresso Nazionale ogni 40 voti congressuali validi o frazione superiore a 20. Ogni congresso regionale elegge almeno 1 delegato al Congresso Nazionale, ove rappresenta gli effettivi voti congressuali della regione. L’ultimo delegato eletto esprime il numero dei voti congressuali eventualmente residuali. Per le sezioni interregionali, qualora i delegati da eleggere siano superiori a 2, va garantito almeno 1 posto ai soci di regioni diverse. Si raccomanda l’elezione di almeno un delegato tra i soci in attesa di nomina a dirigente o tra colleghi ai primi anni di servizio, se iscritti alla sezione regionale. 3.15 I voti congressuali di ciascuna regione, ottenuti sommando il numero dei soci degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e i voti riportati dalla lista ANDIS alle elezioni del CSPI 2024, sono comunicati dal Dipartimento Organizzazione Nazionale dal 15 maggio 2025, aggiornandoli fino allo svolgimento del congresso di ciascuna regione. 3.16 Dopo l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale, l’assemblea elegge il presidente regionale e definisce il numero dei membri del Direttivo regionale (non inferiore a 4 e non superiore a 10). La metà del numero stabilito dal congresso regionale dei componenti il Direttivo Regionale vengono eletti dall’assemblea. L’altra metà sarà nominata dal Presidente entro 45 giorni dalla sua elezione, sulla base di incarichi di lavoro definiti. Per le sezioni interregionali, qualora non sia stato eletto nessun socio di altra regione, il Presidente nominerà nel Direttivo almeno 1 socio di altra regione. 3.17 Il Congresso regionale elegge altresì il Collegio dei Revisori dei Conti, che avrà competenza anche su eventuali bilanci provinciali. 3.18 Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Ad ogni delegato sono assegnate schede in rapporto al numero dei voti che rappresenta. 3.19 Il Congresso stabilisce gli orari per le votazioni. Tali orari sono portati a conoscenza dei delegati almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di voto. Le operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei votanti. 3.20 Per tutte le operazioni assembleari viene redatto apposito verbale. Una copia dello stesso, comprensiva dei risultati delle votazioni e dei nominativi degli eletti, viene immediatamente inviata al Dipartimento Organizzazione Nazionale. 3.21 Il Direttivo Nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno monitora l’attività delle sezioni regionali e nel caso non si siano tenuti almeno una riunione del direttivo regionale ed un’attività associativa provvede all’accorpamento ad altra sezione regionale.  Articolo 4  – CONGRESSO NAZIONALE 4.1   Al Congresso Nazionale partecipano: a) con diritto alla parola ed al voto i delegati eletti nelle assemblee regionali; b) i Presidenti regionali e provinciali, i membri uscenti del Direttivo e del Consiglio Nazionale, i membri del Collegio nazionale dei Probiviri, i Revisori Nazionali dei Conti, i soci onorari dell’Associazione, se non delegati, con il solo diritto alla parola, purché in regola con il versamento della quota associativa nazionale e locale, ove prevista; 4.2 Ciascun delegato, oltre a rappresentare i voti proporzionalmente assegnatigli, può essere portatore di delega di altro delegato espresso dall’assemblea regionale di riferimento o di regione viciniore (nel caso non vi sia alcun delegato di quella regione) e comunque per non più di 70 voti congressuali, compresi i propri. 4.3 In ogni operazione congressuale di voto ciascun delegato esprime il numero dei voti che effettivamente rappresenta, e comunque nei limiti di cui al comma 4.2.  Articolo 5  – ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL CONGRESSO NAZIONALE 5.1 Il Presidente Nazionale in carica dichiara aperto il Congresso. 5.2 Prima di ogni altra operazione, i delegati eleggono il Presidente del Congresso. 5.3 Dopo l’insediamento del Presidente, i delegati eleggono 2 Vicepresidenti e 3 Segretari, che insieme al Presidente, costituiscono l’Ufficio di Presidenza del Congresso. 5.4 I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e, in sua assenza o impedimento, a turno lo sostituiscono. 5.5 Il Presidente del Congresso dirige i lavori congressuali ed è garante del loro corretto e funzionale svolgimento. A tale scopo rimette alla discussione dell’assemblea i documenti congressuali pervenuti, sospende e chiude la seduta, ordina e modera la discussione, concede e toglie la parola, dispone relativamente a tutte le operazioni congressuali, sentito anche il parere dell’Ufficio di Presidenza, indice le votazioni e ne proclama i risultati. Inoltre, vigila sull’attività della Commissione Verifica Poteri e del Seggio Elettorale. 5.6 Il Congresso elegge il Presidente e 2 membri della Commissione Verifica Poteri. 5.7 La Commissione Verifica Poteri entra in funzione subito dopo la sua elezione per l’esame e la convalida dei verbali dei Congressi Regionali. Provvede in conseguenza ad assegnare un contrassegno a ciascun delegato con il numero dei voti di cui può disporre per tutte le operazioni congressuali. Provvede anche alla convalida delle deleghe da parte di coloro che hanno esigenza di lasciare il Congresso in anticipo, e che hanno trasferito la delega ad altro delegato della stessa sezione. 5.8 Il Congresso elegge il Presidente e almeno 2 scrutatori del Seggio Elettorale. 5.9 Il Seggio Elettorale cura la preparazione delle schede elettorali, la distribuzione delle stesse ai delegati, procede allo spoglio, alla compilazione di tutti i verbali ed alla individuazione degli eletti. Il Seggio è validamente costituito con la presenza di almeno 3 membri. Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  Articolo 6 – SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO 6.1 Coloro che ne hanno diritto possono intervenire nel dibattito con le seguenti modalità: chiedere la parola per iscritto su apposito modulo predisposto dalla Presidenza del Congresso; la durata di ogni intervento non può superare di norma i 10 minuti; i presentatori di mozioni, ordini del giorno, liste di candidati hanno diritto ad illustrare le loro proposte per un tempo che verrà determinato dalla Presidenza del Congresso. 6.2 Possono essere presentate mozioni, ordini del giorno dal Direttivo Nazionale uscente, da delegati che rappresentino almeno 1/10 dei voti congressuali, entro le ore 21 della prima giornata del Congresso.  Articolo 7 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE ED ELEZIONE DEI CANDIDATI 7.1 Il Congresso elegge il Presidente Nazionale e gli altri organi statutari. 7.2 Tutte le candidature vanno presentate al Presidente del Congresso entro i termini che lo stesso determinerà da un numero non inferiore a 10 delegati; appartenenti almeno a 3 sezioni regionali; 7.3 Tutti i soci dell’Associazione possono essere candidati, anche se non delegati; 7.4 La candidatura a presidente nazionale deve essere corredata da un programma di lavoro.  Articolo 8 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI 8.1 E’ eletto presidente nazionale il candidato che riporta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso di non raggiungimento della maggioranza assoluta di nessuno dei candidati a presidente nazionale, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. 8.2La ripartizione dei posti negli organismi statutari viene determinata in base ai voti attribuiti a ciascuna lista rispettivamente per il Direttivo Nazionale, per il Consiglio Nazionale e per i collegi dei probiviri e dei revisori dei conti, secondo il metodo proporzionale puro. Come da statuto, sono da eleggere n. 4 membri del Direttivo Nazionale, n. 20 membri del Consiglio Nazionale, n. 5 membri del collegio dei probiviri (n. 3 effettivi e n. 2 supplenti – secondo il numero dei voti ricevuti), n. 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti. 8.3 Vengono proclamati eletti per ogni lista i candidati graduati secondo il numero di preferenze riportate, fino alla concorrenza dei posti spettanti alla lista; in caso di parità prevale l’ordine di inserimento nella lista. Come da deliberazione del precedente congresso, nel Consiglio Nazionale sono eletti almeno due soci in attesa di nomina a dirigente o tra colleghi nei primi tre anni di servizio.  Articolo 9 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  Terminate le operazioni congressuali e quelle di scrutinio, il Presidente del Congresso, prima di dichiarare chiuso il Congresso stesso, sulla base dei verbali redatti dal seggio elettorale, proclama gli eletti  Articolo 10 – RICORSO AVVERSO LE OPERAZIONI DI VOTO  Eventuali ricorsi avverso le operazioni di voto o i relativi risultati devono essere presentati entro 5 giorni alla Presidenza del Congresso, che pertanto resta in carica come organo di garanzia e decide entro i 10 giorni successivi; in caso di parità prevale il voto del Presidente

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